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Le nuove norme che regolano il condominio dal punto di vista giuridico e tributario richiedono una preparazione ed una conoscenza approfondita degli aspetti legali, tecnici e fiscali ad essa connessi

La piscina condominiale è condonabile se si inserisce in un contesto già degradato.

È valida l'istanza di sanatoria per la piscina del condominio realizzata senza titolo se la Soprintendenza non motiva in modo adeguato sull'incompatibilità del manufatto con il contesto circostante. È questo il principio affermato nella sentenza della prima sezione del TAR Marche n. 188 del 5 marzo 2015, che ha annullato il provvedimento di demolizione adottato del Comune sul rilievo che la piscina in questione costituisce una tipica pertinenza degli edifici situati nelle vicinanze del mare (alberghi, residence e così via), “non presenta un notevole ingombro ed è inserita in un contesto edilizio degradato”, con un impatto visivo “oggettivamente insignificante”.

Il fatto – La vicenda al vaglio del tribunale marchigiano prende le mosse da una richiesta di sanatoria per abusi edilizi avanzata dall'amministratore di condominio ed avente ad oggetto una piscina realizzata senza titolo nella corte dell'edificio condominiale. Il Comune di San Benedetto del Tronto, acquisiti i pareri negativi della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, rigettava la richiesta di sanatoria e, con successiva ordinanza dirigenziale, ingiungeva al condominio la demolizione della piscina e della altre opere realizzate senza permesso di costruire. La rilevanza paesaggistica delle piscine interrate tra Soprintendenza e Giudice Amministrativo.

A questo punto, il condominio impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di demolizione, contestando i rilievi mossi dalla Soprintendenza e riproponendo la richiesta di sanatoria.

Per il Tar il ricorso del condominio è fondato nonostante i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, ritenuti dal giudice illegittimi.

L'incompatibilità dell'opera abusiva con il contesto urbano va adeguatamente motivata. Nella sentenza, infatti, si afferma che i pareri della Sovrintendenza si fondano sulla “natura abusiva ed episodica del manufatto cui si riferisce la domanda di condono e sul fatto che la piscina occupa senza titolo una porzione di arenile (non considerando che il condono edilizio riguarda per definizione opere costruite senza titolo)”.

La stessa Soprintendenza – osserva il TAR - non motiva in modo adeguato sull'incompatibilità della piscina con il contesto circostante che si caratterizza “per la presenza di chalet e altre tipiche installazioni balneari, nonché per la presenza sulla parte retrostante dell'arenile di numerosi palazzi anche di notevole altezza, opere tutte rispetto alle quali l'impatto visivo della piscina è oggettivamente insignificante, stante anche la presenza di una recinzione che la rende visibile solo dall'alto”.

Occorre considerare poi che la piscina in questione costituisce una tipica pertinenza degli edifici situati nelle vicinanze del mare, quali alberghi e residence. Ciò nonostante, “la Soprintendenza ha ritenuto di mantenere il parere negativo pur dovendo riconoscere che la piscina non presenta un notevole ingombro e che è inserita in un contesto edilizio degradato”. Sotto questo profilo – osserva il tribunale amministrativo - il parere negativo è in sé contraddittorio, emergendo la sensazione che la Soprintendenza abbia voluto a tutti i costi mantenere un avviso negativo pur a fronte delle pertinenti controdeduzioni formulate dal condominio ricorrente.

Accolte le ragioni del condominio. La piscina costruita senza titolo può essere sanata, perché risulta inserita in un contesto edilizio degradato e, in più, costituisce una tipica pertinenza per residence e alberghi vicino al mare. Inoltre, il suo impatto visivo può essere ritenuto “oggettivamente insignificante”, stante anche la presenza di una recinzione che la rende visibile solo dall'alto.

 

Fonte  condominioweb  

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